Condizioni generali di vendita di servizi professionali
Art. 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano e si applicano ad ogni contratto di vendita di consulenza e di servizi professionali (nel seguito “Servizi”) stipulato da Ecoeng S.r.l. (di seguito ii “Fornitore”) con il Cliente identificato in calce (nel seguito “Cliente”). Esse integrano quanto riportato nella documentazione specifica che regola l’ingaggio del Fornitore da parte del Cliente (Offerta economica, Allegati tecnici, Specifiche e Piani di lavoro concordati e sottoscritti, Ordini relativi, ecc. – nel seguito “Contratto”), che ha carattere prevalente sulle presenti condizioni generali per quanto ivi specificato. E’ esclusa l’applicabilità delle condizioni generali di acquisto del Cliente.
Art. 2: TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Sulla base della richiesta del Cliente, i Servizi vengono forniti in diverse modalità, ognuna delle quali comporta diverse metodologie di erogazione, di consuntivazione e di fatturazione.
- 2.1. Per Servizi “Time & Material” (nel seguito “T&M”) si intende la fornitura di risorse professionali qualificate per lo svolgimento di attività richieste dal Cliente sotto la supervisione e direzione del Fornitore e al controllo da parte del Cliente, con remunerazione a consuntivo sulla base del tempo speso e delle spese sostenute.
- 2.2. Per Servizi “a Task” o “Fixed Price” (nel seguito “FP”) si intende l’impegno a fornire un progetto, un prodotto o un servizio a condizioni predefinite, indipendentemente dalle risorse impiegate, con remunerazione a “milestone” (all’ordine, ad avanzamento, alla consegna), secondo le specifiche, il piano di lavoro e le competenze precisati nel Contratto.
- 2.3. Per Servizi “Continuativi” si intende la fornitura di servizi di assistenza tecnologica e applicativa in modalità continuativa per un periodo più o meno lungo, con attività e garanzie definiti nei singoli contratti Service Level Agreement” (nel seguito “SLA”) e remunerazione a canone annuale e/o a consuntivo mensile dei “Ticket” relativi agli interventi effettuati.
- 2.4. I servizi possono essere forniti sia presso le sedi del Cliente che da remoto, dalle sedi del Fornitore.
Art.3: OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL FORNITORE
- 3.1. II Fornitore si impegna ad adempiere ad ogni suo obbligo derivante dal Contratto e a svolgere la propria attività con l’ordinaria diligenza, utilizzando risorse professionali qualificate secondo gli standard di mercato. Le risorse professionali impiegate dal Fornitore possono essere dipendenti o collaboratori esterni o ad essi assimilabili.
- 3.2. II Fornitore si impegna ad assegnare al Cliente le risorse professionali più opportune per skill ed esperienza in funzione del tipo di intervento richiesto. In caso di necessità, opportunità o forza maggiore, il Fornitore si riserva il diritto di sostituire le risorse coinvolte con figure professionali equivalenti.
Art. 4: OBBLIGHI DEL CLIENTE
- 4.1. II Cliente riconosce che il buon fine dei Servizi oggetto del contratto presuppone la stretta collaborazione tra le parti.
- 4.2. II Cliente si impegna pertanto a collaborare attivamente e a svolgere (e a garantire che il proprio personale svolga) diligentemente e tempestivamente ogni attività di sua competenzae a non porre in essere condotte che possano impedire, rallentare e, più in generale, ostacolare l’esecuzione dell’’attività.
- 4.3. II Cliente autorizza ii Fornitore ad accedere ai propri locali, agli strumenti di lavoro e alle informazioni necessarie per l’esecuzione dell’attività, nonché ad usufruire di eventuali servizi disponibili concordati.
- 4.4. II Cliente si impegna a mettere a disposizione del team di lavoro assegnato dal Fornitore ogni documento e informazione rilevante ai fini dell’esecuzione dell’attività nei tempi concordati.
- 4.5. II Cliente si impegna ad istruire ii personate del Fornitore in missione presso la propria sede su ogni procedura in essere relativa all’accesso, alla sicurezza, all’intervento sui propri sistemi informativi e sui dati dell’azienda intervenendo a suo supporto ogni qualvolta necessario o richiesto.
- 4.6. II Cliente si obbliga ad avallare con puntualità i Servizi forniti, a pagare il corrispettivo fatturato dal Fornitore e ad adempiere ad ogni altro suo obbligo derivante dal Contratto.
Art.5: TERMINI DI ESECUZIONE
Salva diversa pattuizione scritta, i termini di esecuzione e le scadenze dei Servizi specificati nel Contratto hanno valore solo indicative e non essenziale e/o perentorio. Essi potranno essere modificati sulla base degli accordi presi tra le Parti in corso d’opera.
Art.6: ESECUZIONE E FATTURAZIONE
- 6.1. Nel caso di Servizi “T&M” ii Fornitore addebita a consuntivo ii tempo dedicato e le spese sostenute, facendo riferimento alla Tariffa oraria/giornaliera, alle eventuali Tariffe Extra time, Reperibilità, Tempo viaggio, Rimborso Spese (a Forfait o a Piede lista) previste a Contratto. La fatturazione avverrà entro la fine di ogni mese, al più tardi nei primi giorni del mese successivo, sulla base del consuntivo delle attività effettuate e delle spese sostenute già anticipate al referente del Cliente per controllo.
- 6.2. Nel caso di Servizi “Fixed Price” ii Fornitore addebita l’importo a corpo per quanto definito come oggetto di fornitura a suo carico e alle spese sostenute, qualora non comprese nel corpo stesso, secondo i termini del Contratto. Esse vengono riconosciute secondo gli importi e le scadenze definiti nel piano di lavoro (Milestone), a fronte del raggiungimento degli obiettivi di risultato ad esse associate (Deliverables), indipendentemente dalle risorse dedicate e dal tempo speso.
- 6.3. Nel caso di Servizi “Continuativi”, ii servizio base viene addebitato annualmente su base anticipata e comprende un set di servizi e di attività garantiti utilizzabili dal Cliente al bisogno (ticket), mentre le attività e i servizi aggiuntivi (ad es. interventi di consulenza o di manutenzione evolutiva) possono essere regolati a consumo (T&M), a Ticket o a Task (FP) con relativa modalità di fatturazione, secondo quanto definito nel SLA. Salva diversa pattuizione, le attività ed i servizi aggiuntivi verranno fatturati su base mensile, salva la possibilità di conguaglio a fine anno.
- 6.4. II corrispettivo previsto nel contratto o negli ordini per l’’attività resa dal Fornitore è da intendersi al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo.
Art.7: PAGAMENTI
- 7.1. Salvo accordi diversi formalizzati nell’Ordine, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 (trenta) giorni d.f..
- 7.2. Nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora ai sensi def D.lgs 231/2002 e s.m.i.
- 7.3. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento anche di una sola fattura, ii Fornitore ha diritto di interrompere l’esecuzione delle attività e di chiedere ii pagamento di tutte le fatture non ancora scadute (perdita del beneficio del termine). L’attività, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto del Fornitore, incluso quello di chiedere la risoluzione delcontratto, riprenderà solo una volta avvenuto l’integrale pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto, incluse le fatture per le quali é intervenuta !a perdita del beneficio deltermine.
- 7.4. Prima di interrompere l’attività, ii Fornitore dovrà dare comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 5 (cinque) giorni. L’esercizio del diritto di interrompere la fornitura non pregiudica in alcun modo gli altri diritti del Fornitore.
- 7.5. Nel caso di interruzione delle prestazioni ogni termine di consegna o altro termine previsto ne! Contratto a carico del Fornitore sarà automaticamente e corrispondentemente prorogato.
- 7.6. II Cliente non può compensare crediti contestati con propri debiti verso ii Fornitore, in assenza di accordi scritti tra le Parti.
Art. 8: NORME DI SICUREZZA
- 8.1. Qualora le attività oggetto della fornitura debbano essere eseguite presso la sede del Cliente, questi si obbliga a: (i) adottare tutte le misure di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro previste da disposizioni di legge o amministrative, nonché tutte le cautele opportune per la sicurezza sul lavoro del personale del Fornitore ivi in missione; (ii) comunicare al Fornitore le norme vigenti sul luogo di lavoro relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni; (iii) informare ii Fornitore di eventuali rischi specifici dell’ambiente in cui si devono svolgere le attività oggetto de! Contratto.
- 8.2. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti o fornitori impiegati nella esecuzione del Contratto tutte le norme, legislative ed amministrative, riguardanti la prevenzione degli infortuni, la tutela e l’igiene del lavoro, e le disposizioni vigenti sul luogo di esecuzione delle attività al fine di assicurare l’incolumità loro e delle altre persone ivi presenti.
Art. 9: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
- 9.1. II Cliente si impegna, prima dell’inizio delle attività da parte del Fornitore, a designare un responsabile (Referente del Cliente) che avrà l’autorità di rappresentare ed impegnare ii Cliente in tutte le materie attinenti all’esecuzione dell’attività, nonché a fornire ii nominative di uno o più dipendenti, ai quali ii Fornitore potrà fare riferimento, quali propri interlocutori, per tutta la durata del Contratto la designazione, come pure l’eventuale sostituzione del Referente avverrà per iscritto. In assenza di designazione il Referente sarà il firmatario del Contratto.
- 9.2. II Fornitore si impegna a sua volta a nominare un proprio referente (Referente del Fornitore) per ogni commessa acquisita e a comunicarlo al Cliente.
Art.10: COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Se non diversamente previsto, tutte le comunicazioni concernenti ii Contratto dovranno essere effettuate in forma scritta.
Art.11: RISERVATEZZA, PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
- 11.1.II Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, pubblicata sul sito del Fornitore nella sezione dedicata. II Cliente, mediante la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita esprime fin d’ora il consenso al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della disciplina sopra richiamata, per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa del Fornitore.
- 11.2.II Cliente autorizza ii Fornitore a trasmettere i dati personali del Cliente a soggetti e collaboratori dallo stesso delegati ad espletare i servizi oggetto di contratto, esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio da rendere.
Art. 12 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
- 12.1.Salvi i casi di dolo e colpa grave, é espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo al Fornitore, ai suoi rappresentanti, dipendenti e/o agenti, per danni indiretti, di qualsiasi natura, derivanti dall’erogazione dei Servizi e dall’esecuzione del Contratto o a qualsiasi altro titolo ivi inclusi a mero titolo esemplificativo, interruzione di attività o di affari e perdita di opportunità ad esclusione dei danni diretti e di quelli derivanti da perdita di informazioni e dati dovuti all’attività del Fornitore.
- 12.2.Qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti del Fornitore dovrà essere formulata dal Cliente nel termine di giorni 30 (trenta) dal verificarsi dell’evento dannoso, pena la decadenza, e non potrà in alcun caso case eccedere il valore del contratto cui le attività del Fornitore contestate si riferiscono.
Art.13: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO
- 13.1.II Fornitore, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto previsto per legge, dal contratto o dalle presenti condizioni generali, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di mancato, parziale o tardivo pagamento anche di una singola fattura, decorsi trenta giorni dalla relativa scadenza.
- 13.2.II Fornitore ha ii diritto di recedere per giusta causa dal contratto nei seguenti casi: (i) qualora il Cliente sia sottoposto a procedimento penale o (ii) qualora apporti alla propria organizzazione modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie e/o tecniche.
- 13.3.In caso di risoluzione, scioglimento e in ogni caso di interruzione del contratto, comunque determinata, ii Cliente dovrà corrispondere al Fornitore le somme dovute per leattività compiute e i costi sostenuti fino al momento della risoluzione, scioglimento e interruzione, salvo ii diritto del Fornitore al risarcimento dell’ulteriore danno.
- 13.4.La risoluzione ed il recesso avranno effetto dal momento in cui il Cliente ne riceverà comunicazione con lettera raccomandata A.R., PEC o altro mezzo equipollente. Gli effetti della risoluzione e del recesso decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di risoluzione.
Art.14: FORZA MAGGIORE
Ciascuna delle Parti non sarà ritenuta inadempiente nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi o inadempimenti dovuti a impedimenti derivanti da circostanze al di fuori della propria sfera di controllo (cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi straordinari, scioperi, decisioni governative}. La Parte che ne sia colpita dovrà darne immediata comunicazione all’altra, indicando la durata presumibile del ritardo, confermata da successivi giustificativi. Non appena le circostanze lo consentano, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione e per stabilire di comune accordo le condizioni per la prosecuzione del contratto e ogni altra misura di cui si renda necessaria l’adozione.
Art.15: REFERENZIALITA E MODIFICA CONDIZIONI
- 15.1.Salvo esplicito divieto da parte del Cliente, ii Fornitore è autorizzato a citare il Cliente per i servizi forniti e può usare ii suo nominativo nell’ambito delle proprie referenze, garantendo la dovuta riservatezza sui processi e sui dati del Cliente stesso
- 15.2.Ogni modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà essere stipulata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.
Art.16: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
II Contratto è regolato ed interpretato in base alla legge dello stato Italiano. Qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Treviso.
Art. 17: CLAUSOLE FINALI
- 17.1.Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante e complementare del Contratto ii quale abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente ii medesimo oggetto.
- 17.2.L’eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle Condizioni Generali di contratto, anche in relazione a ciascuna tipologia di servizio, non inficerà la validità del contratto ne delle ulteriori condizioni ad esso applicabili.
- 17.3.Per tutto quanto non contemplato nel Contratto e nelle relative Condizioni Generali in relazione a ciascuna tipologia di servizio, si rinvia alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile.
